In forza dell’Allegato A alla Deliberazione del 29.05.2015, 258/2015/R/com (art. 17) si rende noto quanto segue.

Modalità per la costituzione in mora.

Prima di effettuare la richiesta, la controparte commerciale è tenuta, con riferimento a tutte le fatture non pagate, a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

  1. a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e
  2. b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
  3. c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
  4. d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza.

Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Tempistiche relative alla costituzione in mora

  1. a) termine di pagamento: non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
  2. b) termine entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura: non inferiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento;
  3. c) termine per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata: non superiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora.

Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora la controparte commerciale proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini appena indicati si riducono:

  1. a) termine di pagamento: non inferiori a 7 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
  2. b) termine entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura: non inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento;
  3. c) termine per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata: non superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora.

Indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina relativa alla costituzione in mora:

  1. a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
  3. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  4. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
  5. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.